24 articoli che sanciscono la nascita di questa nuova organizzazione per promuovere il territorio chierese; Tra Me è orgogliosamente socio fondatore!

 

STATUTO

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ CHIERESE

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile la

“FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ CHIERESE”.

(di seguito denominata “Fondazione”).

In seguito all’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS di cui all’art. 11 del D.Lgs 460/1997, e fino all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la fondazione assumerà la denominazione “FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ CHIERESE ONLUS”

La Fondazione sarà soggetta, fino al termine di cui al comma 2 dell’articolo 104 del D.Lgs 117/2017, alle disposizioni tutte dell’art. 10 del D.Lgs 460/1997.

A decorrere dal termine di cui al comma precedente e previa iscrizione nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito dal D.Lgs 117/2017 s.m.i., la fondazione opererà come “Ente Filantropico” ed “E.T.S.” adottando la seguente denominazione: “FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ CHIERESE Ente Filantropico E.T.S.

Ogni disposizione riportata nel presente statuto in ossequio al D.Lgs 117/2017 s.m.i., ove eventualmente difforme o non compatibile con le disposizioni dell’art. 10 del D.Lgs 460/1997, troverà applicazione unicamente a decorrere dal predetto termine stabilito dal comma 2 dell’articolo 104 del D.Lgs 117/2017 s.m.i.

La Fondazione ha sede legale in Chieri, all’indirizzo indicato nell’atto costitutivo ovvero in quello successivamente determinato, nell’ambito del medesimo comune, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può istituire ulteriori sedi operative con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

La Fondazione opera nel territorio piemontese, ed in particolare nel territorio chierese allargato ed Essa ha durata illimitata.

Articolo 2 – Natura e scopo

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali, solidaristiche, di utilità sociale e di interesse collettivo – e, in particolare, con il fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale – mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale previste alle seguenti lettere del comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs 117/2017:

  1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali del territorio, con esclusione dell’attività’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  4. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  5. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
  6. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge  11  agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  7. u) beneficenza, sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,    166,  e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  8. v) promozione della cultura della legalità, della pace  tra  i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  9. w) promozione e tutela dei diritti  umani,  civili,  sociali, promozione delle  pari  opportunità  e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco;

L’attività di cui alla precedente lettera u), ed in generale ogni attività di erogazione di fondi a sostegno di iniziative di enti terzi, è esercitata nel rispetto del comma 2 bis dell’articolo 10 del D.Lgs 460/1997, fintantoché applicabile.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra solo in quanto ad esse direttamente connesse e, comunque, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Ciò nei limiti e secondo le previsioni relative alle “attività connesse”, previste dall’articolo 10 del D.Lgs 460/1997, fintantoché applicabile, ed in ossequio dell’articolo 6 del D.Lgs 117/2017, quando applicabile.

La Fondazione, mediante lo svolgimento delle attività sopra elencate, si prefigge lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale del territorio Chierese, ed in particolare di:

  • favorire la crescita sociale, civile, educativa e lavorativa delle donne e degli uomini che compongono la comunità del Chierese e dintorni;
  • promuovere, incentivare e valorizzare la cultura del dono di privati, imprese e organizzazioni che vogliano investire, contribuire e agire per il cambiamento e la rigenerazione del proprio territorio;
  • favorire la sostenibilità delle iniziative degli enti del Terzo settore promuovendo logiche di collaborazione tra enti;
  • agevolare il coinvolgimento civico degli individui per generare un impatto sociale, ambientale, culturale capace di innescare processi di condivisione di relazioni umane significative.

Articolo 3 – Attività istituzionali

Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione, avvalendosi anche dell’opera spontanea e dei contributi dei Fondatori, dei sostenitori e dei donatori, potrà promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale indicate nell’articolo precedente:

  • nel campo del sociale, il sostegno a forme di prevenzione e recupero del disagio sociale per le persone presenti nel territorio, il sostegno all’inserimento lavorativo di persone in situazione di disagio, a iniziative sul tema “cultura e salute”, la facilitazione di iniziative e progetti nel campo della disabilità, la promozione dell’innovazione del sistema del welfare locale, con particolare riguardo all’inclusione sociale di persone a rischio di marginalità sociale o con difficoltà di autonomia;
  • nel campo culturale, interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio architettonico, della cultura del tessile e del design, interventi di restauro e manutenzione del patrimonio culturale diffuso, e più in generale interventi di valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio Chierese e allargato, del settore agroalimentare e di educazione alla sana alimentazione;
  • nel campo della formazione, attività didattiche e di educazione ad un corretto uso del territorio, condivisione di buone pratiche per la gestione delle attività e progetti di utilità sociale e comunitaria;
  • nel campo del turismo, valorizzazione di itinerari nel verde, a piedi e in bicicletta, promozione della cura delle strade bianche e potenziamento delle ciclovie, itinerari tematici alla scoperta delle trasformazioni urbanistiche;

attività di comunicazione, convegni, pubblicazioni, mostre.
Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà:

  • ricevere contributi e finanziamenti per le proprie attività promosse e gestite direttamente o per finanziare attività analoghe promosse o gestite da altri enti, associazioni e altre fondazioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale;
  • sostenere e contribuire allo sviluppo delle strutture pubbliche e private e  delle organizzazioni di volontariato e associative senza scopo di lucro ;
  • promuovere iniziative di comunicazione e manifestazioni allo scopo di divulgare la propria attività e di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali;
  • svolgere attività di informazione;
  • istituire ed erogare premi e borse di studio;
  • stipulare convenzioni e partenariati per la gestione delle attività istituzionali con altri enti, istituzioni, associazioni e altre fondazioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale;
  • intrattenere rapporti e scambi culturali con le università, le associazioni e le fondazioni italiane ed estere operanti nel settore della filantropia, e comunque con ogni altro ente che persegua scopi similari,
  • sviluppare attività commerciali limitatamente e funzionalmente agli scopi statutari, in misura  limitata e comunque finalizzata al perseguimento di fini

Articolo 4 – Principi per lo svolgimento delle Attività istituzionali, raccolta di fondi e risorse, destinazione e modalità di erogazione ed investimento a sostegno di enti del Terzo Settore

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione opera con criteri di trasparenza, autonomia, indipendenza, imparzialità ed efficienza secondo un programma strategico volto a massimizzare l’impatto dell’impegno sul territorio.

La Fondazione incentiva e agevola la donazione da parte di singoli soggetti, enti, istituzioni pubbliche e private, imprese personalizzando e rendendo sicura e tracciabile ogni donazione.

La Fondazione supporta, sostiene e promuove i progetti e le iniziative delle organizzazioni del territorio che perseguano finalità in linea con il presente Statuto, anche mediante erogazioni in denaro, beni e servizi, ed investimenti a favore di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Le modalità di erogazione ed investimento, che saranno puntualmente normate con apposito regolamento, saranno rivolte a sostenere le attività di interesse generale e soggetti svantaggiati cui la Fondazione si rivolge, con interventi individuati dal Consiglio di Amministrazione, che valuterà le proposte pervenute sulla base degli obiettivi perseguiti, dell’efficacia e della capacità di coinvolgere risorse di soggetti terzi moltiplicandone così l’impatto.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto:

  1. a) di svolgere funzioni creditizie;
  2. b) di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l’assunzione di responsabilità illimitata.

Articolo 5 – Patrimonio ed avanzi di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito da una parte indisponibile e da una parte disponibile.

Costituiscono patrimonio indisponibile:

  • il fondo di dotazione iniziale, la cui entità è inizialmente fissata nell’atto costitutivo, formato da denaro o altri beni fungibili, beni materiali, mobili o immobili, o immateriali.
  • ogni altro conferimento, lascito, elargizione o donazione, di beni mobili o immobili, materiali od immateriali, denaro o altri beni fungibili, destinato ad incremento del fondo di dotazione, o comunque a patrimonio indisponibile, per espressa volontà del soggetto che ne dispone il conferimento, l’elargizione o la donazione
  • eventuali avanzi di gestione o altri beni o valori derivanti dal patrimonio disponibile che, per espressa volontà dell’Organo competente, vengano destinati ad incremento del fondo di dotazione o, comunque, a patrimonio indisponibile

Costituiscono patrimonio disponibile:

  • gli avanzi di gestione non espressamente accantonati a fondo di dotazione o comunque a patrimonio indisponibile
  • ogni altro conferimento, lascito, elargizione o donazione di beni mobili o immobili, materiali od immateriali, denaro e altri beni fungibili, pervenuti alla Fondazione senza vincolo di destinazione a fondo di dotazione o comunque a patrimonio indisponibile

È fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione, qualunque ne sia la destinazione deliberata, esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 6 – Risorse finanziarie

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi ordinari di gestione, funzionamento ed erogazione di beni, servizi e contributi in denaro o di altra natura:

  • con i redditi del fondo di dotazione iniziale e del patrimonio di cui al precedente articolo;
  • con i proventi netti delle attività della Fondazione;
  • con le somme derivanti dalla eventuale alienazione di beni patrimoniali disponibili che non vengano espressamente destinati all’incremento del patrimonio indisponibile;
  • con i contributi e finanziamenti da enti e da persone fisiche;
  • con i fondi raccolti tramite apposite iniziative e manifestazioni volte a diffondere i fini e le attività della Fondazione;
  • con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
  • con contributi, non attribuiti al patrimonio indisponibile, dell’Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici,
  • con attività commerciali purché non siano prevalenti rispetto alle attività istituzionali ed esercitate nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente per le ONLUS e gli Enti del Terzo settore.

Articolo 7 – Fondatori, Aderenti e Sostenitori Onorari

Assumono la qualifica di Fondatore i soggetti che sottoscrivono l’Atto Costitutivo della Fondazione.

Assumono la qualifica di Aderente coloro i quali,  condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, ed impegnandosi a promuoverne lo sviluppo e la diffusione della attività, nonché il coinvolgimento di terzi soggetti interessati a sostenerne l’attività anche con finanziamenti ed erogazioni, si impegnino a versare alla fondazione un contributo una tantum, o ricorrente, in misura e con le modalità stabilite da apposito regolamento interno.

I soggetti che intendono far parte della Fondazione in qualità di Aderenti devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, che delibera sull’accoglimento o sul rigetto, dandone sollecita comunicazione all’interessato

In caso di rigetto, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la propria deliberazione. L’interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci il Consiglio dei Fondatori in occasione della prima successiva convocazione.

Sono Sostenitori Onorari coloro che, essendosi caratterizzati per particolari meriti nelle attività sostenute dalla Fondazione o particolari contributi, anche intellettuali, alla stessa, vengano designati tali dal Consiglio dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Presidente.

La delibera di accoglimento della proposta, o di suo rigetto, assunta dal Consiglio dei Fondatori, motivata, è insindacabile.

Fondatori, Aderenti e Sostenitori Onorari hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e presso la sede della Fondazione entro 30 giorni dalla richiesta.

La qualifica di Aderente e Sostenitore Onorario si perde a seguito di decadenza dichiarata dallo stesso organo che ne ha deliberata l’ammissione con apposita motivata delibera. L’Aderente e Sostenitore Onorario può essere dichiarato decaduto:

– per indegnità;

– quando svolga attività in contrasto o conflitto di interesse con le finalità perseguite dalla Fondazione

– quando violi le norme dello statuto o dei regolamenti interni.

I Fondatori, gli Aderenti e Sostenitori Onorari, anche se decaduti o comunque cessati, non possono richiedere la restituzione di erogazioni effettuate a qualsiasi titolo né rivendicare alcun altro diritto, materiale ed intellettuale,  sul patrimonio sociale della Fondazione, materiale od immateriale.

Sono istituiti il libro dei Fondatori ed il libro degli Aderenti e dei Sostenitori Onorari , sui quali sono annotate, a cura del Presidente della Fondazione, le generalità degli stessi ed i relativi recapiti, oltre ai movimenti intervenuti nella loro composizione per qualsiasi causa.

Articolo 8 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio dei Fondatori;

l’Assemblea degli Aderenti;

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

l’Organo di Controllo.

La Fondazione, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantisce la presenza di entrambi i sessi, nella composizione degli organi della Fondazione.

Articolo 9 – Consiglio dei Fondatori – composizione, funzionamento e competenze

I Fondatori costituiscono il Consiglio dei Fondatori, che si riunisce, su convocazione e sotto la presidenza del Presidente della Fondazione, di sua iniziativa o su istanza di almeno un terzo dei suoi membri, non meno di due volte all’anno, presso la sede della Fondazione od altro luogo, nel territorio del Comune di Chieri o del chierese, indicato nella convocazione.

Ciascun Fondatore, se persona fisica, può farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Fondatore. Se soggetto diverso da persona fisica partecipa al Consiglio in persona del suo legale rappresentante pro tempore o persona dallo stesso delegata, anche non Fondatore.

La convocazione delle riunioni del Consiglio deve avvenire con invio a ciascun Fondatore ed al Revisore Unico, di avviso recapitato non meno di otto giorni prima della data fissata con qualsiasi mezzo che ne garantisca il ricevimento, anche per posta elettronica.

L’avviso deve contenere la data, il luogo e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio dei Fondatori sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di non meno della metà dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti; le delibere, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto per particolari materie, sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, nel solo caso in cui il Presidente abbia diritto di voto, prevale il suo voto. In caso contrario la delibera non è assunta e, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, viene riproposta in una diversa seduta.

Il Presidente della Fondazione, ove non ricopra la qualifica di Fondatore, partecipa ai lavori del Consiglio al solo scopo di presiederne, coordinarne, istruirne e dirigerne l’attività, senza quindi diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio dei Fondatori possono svolgersi in teleconferenza, o comunque con mezzi di comunicazione idonei al corretto svolgimento della riunione.

Il Presidente, in tal caso, accerta che i soggetti partecipanti con mezzi di telecomunicazione siano identificabili con certezza e che siano in grado di partecipare attivamente alla discussione con un adeguato grado di comprensione, venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione.

Delle riunioni del Consiglio dei Fondatori è redatto apposito verbale a cura di un segretario, anche non membro del Consiglio, scelto di volta in volta dal Consiglio stesso. I verbali, sottoscritti da quest’ultimo e dal Presidente, sono trascritti su apposito libro tenuto a cura del Presidente stesso.

Il Consiglio dei Fondatori:

  • nomina il Consiglio di Amministrazione;
  • vigila sull’aderenza dell’attività della fondazione alle disposizioni statutarie;
  • approva il bilancio d’esercizio, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed accompagnato dalla relazione del Revisore Unico, deliberando altresì sulla destinazione di eventuali avanzi e di eventuali disavanzi, di gestione;
  • delibera sulla eventuale destinazione ad incremento del fondo di dotazione, o comunque a patrimonio indisponibile, di qualsiasi valore o bene, fungibile o infungibile, facenti parte del patrimonio disponibile o provenienti alla Fondazione da qualsiasi altra fonte senza che ne sia specificata la destinazione a fondo di dotazione o a patrimonio indisponibile;
  • nomina il Revisore Unico secondo quanto previsto dall’Art. 17 del presente Statuto, deliberandone il compenso;
  • nomina i Sostenitori Onorari e delibera sulla loro decadenza;
  • delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, sulle modifiche allo statuto della Fondazione e sul suo eventuale scioglimento;
  • delibera sull’eventuale ammissione di nuovi aderenti nel caso in cui agli interessati, che ne facciano istanza, sia comunicato diniego da parte del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni possono assistere il Revisore Unico e, su invito del Presidente preventivamente posto ai voti del Consiglio stesso, il Consiglio di Amministrazione e altre figure necessarie per l’espletamento delle funzioni amministrative, organizzative e di verbalizzazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa di cessazione, il numero dei Fondatori dovesse scendere al di sotto di un terzo della sua iniziale consistenza, ed in ogni caso al di sotto di quattro Fondatori, il Consiglio dei Fondatori si scioglie di diritto, ed ogni sua attribuzione viene trasferita alla Assemblea degli Aderenti.  I Fondatori superstiti parteciperanno quindi a quest’ultimo organo con le medesime attribuzioni degli Aderenti.

Parimenti accade ove il Consiglio dei Fondatori, per l’impossibilità di funzionamento, non riesca ad assolvere ai propri compiti. E’ considerata impossibilità di funzionamento la circostanza in cui il Consiglio non si possa validamente costituire a fronte di tre consecutive convocazioni.

In tutti i casi in cui, ai sensi dei commi precedenti, l’Assemblea degli Aderenti sostituisce il Consiglio dei Fondatori, in deroga a quanto previsto al successivo articolo 10, occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti per deliberare in merito allo scioglimento della fondazione.

Articolo 10 – Assemblea degli Aderenti

L’Assemblea degli Aderenti è composta da coloro che, ai sensi del precedente articolo 7) hanno assunto la qualifica di Aderente o di Sostenitore Onorario. Vi partecipano, e ne sono membri con eguali diritti, i membri del Consiglio dei Fondatori.

Essa si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, che ne presiede i lavori, di sua iniziativa o su istanza di almeno un terzo dei suoi membri, non meno di due volte all’anno, presso la sede della Fondazione od altro luogo, nel territorio del Comune di Chieri o del chierese, indicato nella convocazione.

La convocazione delle riunioni dell’Assemblea deve avvenire con invio a ciascun avente diritto alla partecipazione di avviso recapitato non meno di otto giorni prima della data fissata con qualsiasi mezzo che ne garantisca il ricevimento, anche per posta elettronica.

L’avviso deve contenere la data, il luogo e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

Ciascun Aderente, se persona fisica, può farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Aderente o ad un Fondatore.

Se soggetto diverso da persona fisica partecipa all’Assemblea in persona del suo legale rappresentante pro tempore o persona dallo stesso delegata, anche non Aderente o Fondatore.

Ciascun partecipante ha diritto a un voto.

Le riunioni dell’Assemblea degli Aderenti sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti; le delibere, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto per particolari materie, sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, nel solo caso in cui il Presidente abbia diritto di voto, prevale il suo voto. In caso contrario la delibera non è assunta e, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, viene riproposta in una diversa seduta.

Il Presidente della Fondazione, ove non ricopra la qualifica di Aderente o Fondatore, partecipa ai lavori dell’Assemblea al solo scopo di presiederli e di coordinarne, istruirne e dirigerne l’attività, senza quindi diritto di voto.

Le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi in teleconferenza, o comunque con mezzi di comunicazione idonei al corretto svolgimento della riunione.

Il Presidente, in tal caso, accerta che i soggetti partecipanti con mezzi di telecomunicazione siano identificabili con certezza e che siano in grado di partecipare attivamente alla discussione con un adeguato grado di comprensione, venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale a cura di un segretario, anche non membro dell’Assemblea, scelto di volta in volta dall’Assemblea stessa. I verbali, sottoscritti da quest’ultimo e dal Presidente, sono trascritti su apposito libro tenuto a cura del Presidente stesso

L’assemblea degli Aderenti:

  • discute l’andamento generale delle attività e della gestione della Fondazione, formulando al Consiglio di Amministrazione indicazioni e proposte sugli obiettivi e linee di indirizzo della Stessa;
  • propone al Consiglio dei Fondatori due candidati al Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall’Art. 11 del presente Statuto;
  • discute e delibera su qualunque argomento che sia posto alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;
  • esamina il bilancio annuale d’esercizio redatto dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo eventuali osservazioni non vincolanti sull’andamento delle attività della Fondazione in esso rappresentate.

Alle riunioni possono assistere i membri del Consiglio di Amministrazione, il Revisore Unico e, su invito del Presidente preventivamente posto ai voti dell’Assemblea stessa, altre figure necessarie per l’espletamento delle funzioni amministrative, organizzative e di verbalizzazione.

Articolo 11 Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina

La Fondazione è amministrata  da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio dei Fondatori secondo le seguenti disposizioni:

  • 3 membri liberamente nominati fra cittadini attivi del territorio di riferimento;
  • 2 membri nominati selezionati tra una rosa di non meno di 4 soggetti proposti dall’Assemblea degli Aderenti fra cittadini attivi del territorio di riferimento;
  • 1 membro nominato selezionato tra una rosa di non meno di 2 proposte formulate di concerto fra le Amministrazioni pubbliche aderenti al Tavolo di Rappresentanza Territoriale;
  • 1 membro su indicazione della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il Consiglio dei Fondatori, al fine di ricevere le indicazioni sulla nomina dei Consiglieri da nominare sulla base delle proposte di cui al precedente paragrafo, assegna alla Assemblea degli Aderenti, al Tavolo di Rappresentanza Territoriale ed alla Compagnia di San Paolo, congruo termine, non inferiore a giorni 20, per la formulazione delle rispettive indicazioni.

Ove tali indicazioni non vengano espresse, anche per mancata istituzione o impossibilità di funzionamento dell’Assemblea degli Aderenti o del Tavolo di Rappresentanza Territoriale, nel termine assegnato, il Consiglio dei Fondatori, al fine di completare la composizione del Consiglio di Amministrazione, è libero di nominare liberamente un numero di Consiglieri superiori a tre, fra cittadini attivi del territorio di riferimento.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio dei Fondatori senza vincolo di mandato.

Il primo consiglio di Amministrazione, in deroga alle disposizioni del presente articolo, con la eccezione di cui al successivo paragrafo, è nominato nell’atto costitutivo dai Fondatori, i quali ne stabiliscono l’intera composizione, la durata del primo mandato, anche in deroga alla naturale durata del mandato stabilita dal presente articolo, e ne nominano il Presidente, in deroga al successivo articolo 12.

Il membro la cui indicazione è riservata alla Compagnia di San Paolo, sempre in deroga alla ordinaria procedura di nomina, entrerà a far parte del primo Consiglio di Amministrazione dalla data in cui il Consiglio stesso avrà preso atto della avvenuta comunicazione del nominativo prescelto pervenuta da tale Ente su esplicita e tempestiva richiesta da parte del Presidente. In caso di mancata comunicazione entro i 60 giorni successivi a tale richiesta, il primo Consiglio di Amministrazione procederà alla cooptazione del settimo membro secondo i requisiti generali disposti dal presente statuto.

In ogni caso il primo Consiglio di Amministrazione, non appena nominato e benché provvisoriamente composto da sei soli membri, potrà validamente deliberare su tutte le materie ad esso riservate dal presente statuto.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri in loro sostituzione vengono temporaneamente cooptati dal Consiglio di Amministrazione. I membri cooptati durano in carica sino alla scadenza del mandato ricoperto dal Consigliere dimesso o cessato ove il Consiglio dei Fondatori ne deliberi la ratifica o non assuma alcuna diversa deliberazione in merito.

Nell’assumere deliberazioni di ratifica o di sostituzione il Consiglio dei Fondatori adotta i criteri di scelta applicabili in caso di nomina di un nuovo Consiglio sopra indicati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono alle sedute per più di due volte consecutive e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione dell’Autorità di vigilanza.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi, e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

Articolo 12 – Compiti e Poteri del Consiglio di Amministrazione:

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio, a titolo indicativo e non esaustivo:

  • nomina tra i propri componenti il Presidente della Fondazione; nomina altresì, ove ritenuto opportuno, il Vice Presidente e un Presidente Onorario della Fondazione;
  • nomina, se ritenuto opportuno, il Segretario Generale della Fondazione, stabilendone compiti, attribuzioni ed eventuale compenso;
  • compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Fondazione, ha facoltà di contrarre per la fornitura o la cessione di qualsiasi bene o servizio, assume e licenzia personale dipendente, stabilendone il trattamento ed ogni altra condizione contrattuale.
  • redige, se lo ritiene opportuno o se richiesto dal Consiglio dei Fondatori o dalla Assemblea degli Aderenti, il bilancio preventivo annuale
  • redige il progetto di bilancio consuntivo annuale che, accompagnato da una relazione sulla gestione, è sottoposto all’esame dell’Assemblea degli Aderenti ed alla approvazione del Consiglio dei Fondatori;
  • predispone i programmi dell’attività della Fondazione e ne verifica l’attuazione;
  • predispone il bilancio sociale, contenente l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche;
  • delibera l’acquisizione di eredità, legati, donazioni, contributi, elargizioni in genere;
  • delibera i Regolamenti interni e gli Indirizzi fondamentali sull’attività della Fondazione;
  • delibera l’ammissione degli Aderenti e propone al Consiglio dei Fondatori la nomina dei Sostenitori onorari, nonché la motivata decadenza dei medesimi;
  • approva, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del Consiglio, le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre al Consiglio dei Fondatori;
  • istituisce, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico e/o Esecutivo o altri eventuali Comitati con funzioni consultive, definendone compiti, attribuzioni e funzionamento e nominandone i componenti e il presidente;
  • delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
  • ratifica i provvedimenti assunti d’urgenza dal Presidente;
  • può delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente o ad altri singoli Consiglieri preposti a singoli settori di attività;
  • può delegare al Presidente funzioni di straordinaria amministrazione esclusivamente di volta in volta e per singoli affari;
  • può chiedere pareri al Comitato Scientifico o ad altri Comitati eventualmente istituiti.

Articolo 13 – Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato con qualunque mezzo scritto ai Consiglieri e al Revisore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno quattro volte all’anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dall’Autorità di vigilanza.

Alle riunioni partecipa il Revisore.

Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede della Fondazione o, in alternativa, nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.

Le riunioni possono svolgersi in teleconferenza, o comunque con mezzi di comunicazione idonei al corretto svolgimento della riunione.

Il Presidente, in tal caso, accerta che i soggetti partecipanti con mezzi di telecomunicazione siano identificabili con certezza e che siano in grado di partecipare attivamente alla discussione con un adeguato grado di comprensione, venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione.

Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Delle delibere del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale. I verbali sono riportati su apposito libro tenuto a cura del Presidente

Articolo 14 – Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, salvo quanto previsto per la prima nomina in sede di costituzione, è eletto dal Consiglio di Amministrazione:

  • ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure ove precedentemente autorizzato dal Consiglio;
  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un’azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l’attività della Fondazione;
  • esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione;
  • esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;
  • in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti, se nominato, dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità di data di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

Articolo 15 – Il Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sempre tra i propri componenti, un Vice Presidente che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; anche il Vice Presidente può essere riconfermato senza limitazioni.

Articolo 16 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale della Fondazione, ove nominato, è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di comprovata esperienza.

Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce i compiti, le attribuzioni ed il compenso; sovraintende all’organizzazione e alla gestione della Fondazione, partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio e può assistere alle riunioni dei Comitati eventualmente istituiti.

Risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

La vigilanza sulla Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo Monocratico, costituito dal Revisore Unico, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private o in relazione alle attività svolte.

Il Revisore è nominato dal Consiglio dei Fondatori fra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Il Revisore, salvo quanto di seguito disposto, esercita le funzioni di cui all’articolo 30 del D.Lgs 117/2017.

Nei casi previsti dall’articolo 31 del D.Lgs 117/2017, il Revisore Unico deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali conti, ed esercita altresì le funzioni di revisore legale.

Il primo Revisore è nominato dai Fondatori nell’atto costitutivo.

Il Revisore dura in carica tre (3) esercizi e, precisamente, fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, ed è riconfermabile senza limitazioni.

Articolo 18 – Comitati e Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni consultive, definendone compiti e attribuzioni e nominandone i componenti e il presidente.

I Comitati scadono con la scadenza del Consiglio che li ha istituiti, o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.

I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità eminenti a condizione che abbiano un legame con la missione della Fondazione. In particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

E’ altresì istituito il Tavolo di Rappresentanza Territoriale composto da un rappresentante per ognuno dei Comuni del chierese che intendano cooperare, collaborare, promuovere e interagire con la Fondazione.

Il funzionamento del Tavolo, ed i comuni che si intendono compresi nell’area chierese, è stabilito con apposito regolamento interno approvato a cura del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento potrà prevedere disposizioni che attribuiscano al tavolo territoriale stesso, facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione opportune sue modifiche.

Il Tavolo di Rappresentanza Territoriale propone un (1) membro del Consiglio di Amministrazione, indicando una rosa di almeno due nomi da sottoporre al Consiglio dei Fondatori, formula proposte al  Consiglio di Amministrazione sulla stesura delle linee guida annuali.

Il Tavolo di Rappresentanza Territoriale è convocato dal Presidente della Fondazione.

Articolo 19 – Gratuità delle cariche

Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e fatto salvo quanto previsto all’articolo 16) per la figura del Segretario Generale e dall’articolo 9) per l’incarico al Revisore Unico

Articolo 20 – Esercizi e bilanci

Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione forma il progetto del bilancio d’esercizio e redige la relazione sulla gestione e sull’attività svolta. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, accompagnati dalla relazione del Revisore, sono approvati entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Articolo 21 – Avanzi di gestione; operazioni vietate

Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

È fatto divieto assoluto di effettuare le operazioni di cui all’art. 10, comma 1, lettera d) e  comma 6, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, del D.Lgs 117/2017 s.m.i..

Articolo 22 – Ordinamento, gestione e contabilità

L’ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione nonché le attribuzioni del Segretario Generale e degli eventuali responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 – Estinzione

La Fondazione si estingue:

– in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;

– a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l’insufficienza di questi;

– a seguito di disposizioni dell’Autorità Tutoria su istanza di qualunque interessato, ovvero d’ufficio.
In tali ipotesi, il Consiglio dei Fondatori, con il voto favorevole non inferiore ai 2/3 dei suoi componenti, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre persone giuridiche che perseguano finalità analoghe e/o, comunque, a fini di pubblica utilità, in conformità, in ogni caso, a quanto specificamente disposto dal D.Lgs 460/1997, fintantoché applicabile, e, successivamente, dal D.Lgs 117/2017 s.m.i.

Articolo 24 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del Codice civile, che disciplinano le Fondazioni nonché le norme di cui all’articolo 10 del D.Lgs 460/1997, fintantoché siano applicabili, e, successivamente, le norme del Codice del Terzo settore.

 


 

Atto Costitutivo della

 

“FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ CHIERESE”

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventi

il giorno

del mese di settembre

– 09 – 2020

In Chieri, nel cortile interno a piano terreno del Complesso S. Antonio, in

 

avanti me dottoressa Emanuela LAZZERINI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

alla presenza dei signori:

TESTA Guido, nato a Torino il 18 giugno 1960, residente a Torino, strada Guido Volante n. 28;

 

testimoni idonei, a me notaio cogniti, aventi i requisiti di legge;

Sono comparsi i signori:

FAVARO Cristina, nata a Chieri il 21 giugno 1969, residente a Baldissero Torinese, strada Pino Torinese n. 19, C.F. FVR CST 69H61 C627C

la quale interviene al presente atto sia in proprio che quale procuratrice speciale dei signori

FOLCO Luciano,  nato a Tripoli (Libia) il 10 agosto 1958, residente a Chieri, via Gastaldi n. 18, C.F. FLC LCN 58M10 Z326S;

PAPI Livia,  nata a Boves (CN) il 14 ottobre 1961, residente a Chieri,  viale Cappuccini n. 12, C.F. PPA LVI 61R54 B101J;

PEROTTI Massimo, nato Torino il giorno 8 ottobre 1952, residente a Riva presso Chieri, via Circonvallazione n. 23, C.F. PRT MSM 52R08 L219U;

VASCHETTI Laura,  nata a Torino il 21 settembre 1956, residente a Chieri, via Rossini n. 4, C.F. VSC LRA 56P61 L219O;

nonchè dell’associazione

“La Fornace Spazio Permanente”, con sede in Cambiano, via Camporelle n. 50, codice fiscale 90011140010,

tale costituita in forza della procura speciale a mio rogito in data 4 settembre 2020, repertorio n. 16.109, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera  “A”, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti;

ANCHISI Gino, nato a Premosello Chiovenda (VB) il 28 dicembre 1951, residente a Santena, vico San Lorenzo n. 3, C.F. NCH GNI 51T28 H037U;

ANGELINO Ornella, nata a Pontestura (AL) il 13 novembre 1946, residente a Chieri, via Guarniero n. 35, C.F.NGL RLL 46S53 G858U;

ARRUGA Giuseppe Lorenzo, nato a Chieri il 27 marzo 1951, residente a Chieri, via Boves n. 4, C.F.RRG GPP 51C27 C627I;

BATTISTA Anna Maria,  nata a Torino il 15 febbraio 1966, residente a Torino, via S. Tommaso n. 6, C.F. BTT NMR 66B55 L219C;

BIANCO Giovanni,  nato a Cuneo il 5 settembre 1986, residente a Chieri, via Roma n. 18, C.F. BNC GNN 86P05 D205P;

BIANCONI Maria Paola,  nata ad Alessandria il 15 gennaio 1956, residente a Pecetto Torinese, strada Griggi Montù n. 22, C.F. BNC MPL 56A55 A182R;

BOSCO Giovanni,  nato a Torino il 3 gennaio 1960, residente a Chieri, strada Andezeno n. 54, C.F. BSC GNN 60A03 L219T;

CIVERA Riccardo, nato a Torino il 24 maggio 1957, residente ad Andezeno, via Chieri n. 12, C.F.CVR RCR 57E24 L219V;

COMOLLO Elena,  nata a Chieri il 12 febbraio 1973, residente a Pecetto Torinese, strada Valle S. Pietro n. 91, C.F. CML LNE 73B52 C627S;

DEL NOCE Alberto, nato a Torino il 9 novembre 1954, residente a Pecetto Torinese, strada Valle Sauglio n. 78, C.F. DLN LRT 54S09 L219I;

DE TOMMASI Giovanni, nato a Torino il 21 febbraio 1968, residente a Baldissero Torinese, via Chieri n. 81, C.F. DTM GNN 68B21 L219Q;

GARNERO Maria Francesca,  nata a Torino il 19 ottobre 1949, residente a Marentino, via Roma n. 14, C.F. GRN MFR 49R59 L219C;

GIORDANO  Antonella,  nata a San Severo (FG) il 7 aprile 1969, residente a Baldissero Torinese, strada Pino Torinese n. 22 bis, C.F. GRD NNL 69D47 I158L;

GROGNARDI Daniela Giuseppina,  nata a Torino il 1 gennaio 1953, residente a Chieri, via S. Raffaele n. 12/A, C.F. GRG DLG 53A41 L219P;

GUGGINO Alberto, nato a Torino il 13 maggio 1962, residente a Mombello di Torino, via Broglia n. 12, C.F. GGG LRT 62E13 L219Q;

KISS Alberto, nato a Torino il 18 giugno 1959, residente a Chieri, vicolo Mozzo Annunziata n. 21, C.F. KSS LRT 59H18 L219L;

LIOTTA Pietro, nato a Catania il giorno 1 marzo 1960, residente a Chieri, via Tolve n. 14, C.F. LTT PTR 60C01 C351N;

MARTANO Claudio,  nato a Chieri il 16 dicembre 1950, residente a Chieri, strada Del Verde n. 14, C.F. MRT CLD 50T16 C627H;

MASSUCCO Carlo,  nato a Chieri il giorno 11 settembre 1957, residente a Chieri, strada Della Rezza n. 147, C.F. MSS CRL 57P11 C627Z;

MIRON Daniela,  nata a Moncalieri il 30 giugno 1961, residente a Cambiano, via Roberto Losano n. 4, C.F. MRN DNL 61H70 F335C;

MONTICONE Mariella,  nata a Roma il 3 giugno 1957, residente a Chieri, strada Savoia n. 5, C.F. MNT MLL 57H43 H501K;

OLIA Manuela,  nata a Torino il 6 giugno 1959, residente a Chieri, via Cesare Battisti n. 46, C.F. LOI MNL 59H46 L219U;

PAESE Francesco,  nato a Cosenza il 6 marzo 1969, residente a Chieri, strada Turriglie n. 19, C.F. PSA FNC 69C06 D086Q;

PELOSIN Domenico Ivano,  nato a Chieri il 15 dicembre 1957, residente a Chieri, via Cesare Battisti n. 46, C.F. PLS DNC 57T15 C627F;

PERETTI Agostino,  nato a Torino il 17 novembre 1953, residente a Chieri, via Morano n. 29, C.F. PRT GTN 53S17 L219V;

PICCHI Patrizia,  nata a Ospedaletti (IM) il 6 giugno 1954, residente a Chieri, via Boves n. 4, C.F. PCC PRZ 54H46 G164C;

PRINCIPIANO Marinella,  nata a Dogliani (CN) il 4 febbraio 1957, residente a Chieri, strada Baldissero n. 16/C, C.F. PRN MNL 57B44 D314G;

QUAGLIO Giorgio,  nato a Torino il 15 dicembre 1956, residente a Chieri, strada Savoia n. 5, C.F. QGL GRG 56T15 L219R;

SANDRI Valter,  nato a Chieri il 6 gennaio 1965, residente a Chieri, via Moriondo n. 12, C.F. SND VTR 65A06 C627A;

TARTARO Daniele,  nato a Chieri il 3 febbraio 1965, residente a Chieri, viale Diaz n. 1, C.F. TRT DNL 65B03 C627M;

TORAZZA Caterina,  nata a Poirino il 18 luglio 1957, residente a Chieri, via Morano n. 12, C.F. TRZ CRN 57L58 G777Q;

TORTA Luisa,  nata a Chieri il 16 ottobre 1958, residente a Chieri, vicolo Mozzo Annunziata n. 21, C.F. TRT LSU 58R56 C627R;

VERGNANO Carlo,  nato a Cambiano il 24 luglio 1963, residente a Cambiano, via Vincenzo Borgarello n. 20, C.F. VRG CRL 63L24 B462N;

VERGNANO Filippo,  nato a Moncalieri il 19 settembre 1964, residente a Chieri, via Cesare Lombroso n. 8, C.F. VRG FPP 64P19 F335H;

VIGNALE Anselmo,  nato a Torino il 23 luglio 1942, residente a Chieri, via Roaschia n. 141, C.F. VGN NLM 42L23 L219X;

VITALI Marco,  nato a Torino il 27 maggio 1942, residente a Chieri, via Roaschia n. 141, C.F. VTL MRC 42E27 L219C;

ZAPPONI Andrea, nato a Brescia (BS) il 25 giugno 1971, residente a Chieri, piazza Gerbido n. 2, C.F. ZPP NDR 71H25 B157V;

GAY Agostino,  nato a Chieri il 17 ottobre 1948, residente a Chieri, via Giambattista Buschetti n. 4, C.F. GYA GTN 48R17 C627W, il quale interviene al presente atto sia in proprio che nella sua qualità di Presidente in rappresentanza dell’associazione:

“LA COMPAGNIA DELLA CHIOCCIOLA ONLUS”, con sede in Chieri, piazza Mazzini n. 7, codice fiscale 90026850017,

con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione del Consiglio Direttivo di detta associazione in data 1 settembre 2020, siccome dichiara e garantisce;

– GHIGO Anna, nata a Torino il 20 febbraio 1950, domiciliata, per la carica, presso la sede dell’associazione di cui infra, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente in rappresentanza dell’associazione:

“AMICI DEL RICAMO BANDERA”, con sede in Chieri, via G. Demaria n. 10, codice fiscale 90017850018

con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione dell’assemblea di detta associazione in data 10 giugno 2020, siccome dichiara e garantisce;

– ROBUSTO Pietro, nato a Orsara di Puglia il 12 aprile 1954, domiciliato, per la carica, presso la sede dell’associazione di cui infra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente in rappresentanza dell’associazione:

“ARTEDANZA – Associazione Sportiva Dilettantistica”, con sede in Chieri, piazza Caselli n. 15, codice fiscale 90023290019,

con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione del Consiglio Direttivo di detta associazione in data 20 giugno 2020, siccome dichiara e garantisce;

– COBINO Marco, nato a Roma il 14 maggio 1970, domiciliato, per la carica, presso la sede dell’associazione di cui infra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente in rappresentanza dell’associazione:

“ASSET APS” con sede in Chieri, via Fratelli Fea n. 18, codice fiscale 94073110010, iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale – sezione decentrata di Torino – con il n. 244/TO,

con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione del Consiglio Direttivo di detta associazione  in data 12 marzo 2020,

siccome dichiara e garantisce;

– ME’ Luigi, nato a Tempio Pausania il 21 giugno 1944, domiciliato, per la carica, presso la sede dell’associazione di cui infra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente in rappresentanza dell’associazione:

“BANCA DEL TEMPO DI CHIERI APS”, con sede in Chieri, via Vittorio Emanuele II n. 1, codice fiscale 90018710013, iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale – sezione Provincia di Torino – con il n. 17/TO,

con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione del Consiglio Direttivo di detta associazione in data 3 luglio 2020, siccome dichiara e garantisce;

– FALCONE Pier Paolo, nato a Occhieppo Inferiore il 24 giugno 1942, domiciliato, per la carica, presso la sede dell’associazione di cui infra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente in rappresentanza dell’associazione:

“CONFRATERNITA di Sant’Irene”,con sede in Chieri, presso la Chiesa di San Giovanni Bosco, strada Andezeno n. 62, codice fiscale 90023200018,

con i poteri per quanto infra in forza della decisione del Comitato Direttivo di detta associazione perfezionata in data 19 aprile 2020, siccome dichiara e garantisce;

– ZOPEGNI Marina, nata a Torino il 26 ottobre 1962, domiciliata, per la carica, presso la sede del consorzio di cui infra, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente in rappresentanza del consorzio:

“CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA FREISA DI CHIERI E COLLINA TORINESE: ROSSO, BARBERA, BONARDA, MALVASIA, PELAVERGA O CARI”, siglabile “CONSORZIO FREISA DI CHIERI E COLLINA TORINESE, con sede in Chieri, via Palazzo di Città n. 10, codice fiscale 90019790014, riconosciuto con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 ottobre 2013,

con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione dell’assemblea di detto Consorzio in data 20 febbraio 2020, siccome dichiara e garantisce;

– NEGRO Odilia, nata a Carignano il 7 settembre 1956, domiciliata, per la carica presso la sede dell’associazione di cui infra, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente in rappresentanza dell’associazione:

“ASSOCIAZIONE TRA ME”, con sede in Carignano, via Silvio Pellico n. 28/C, codice fiscale 09502600019,

con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione del Consiglio Direttivo di detta associazione in data 6 marzo 2020, siccome dichiara e garantisce;

– ROLLE Valeria, nata a Torino il 29 agosto 1985, domiciliata, per la carica presso la sede dell’associazione di cui infra, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente in rappresentanza dell’associazione:

“CHIE_RETE – professionisti a KM zero”, con sede in Chieri, via San Domenico n. 9, codice fiscale 94070940013,

con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione dell’assemblea di detta associazione in data 14 aprile 2020, siccome dichiara e garantisce;

– ROSSOTTO Stefano, nato a Gassino Torinese il 13 marzo 1959, domiciliato, per la carica, presso la sede dell’associazione di cui infra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente in rappresentanza dell’associazione :

“Provincia CIA Agricoltori delle Alpi”, con sede in Torino, via Volta n. 9, codice fiscale e partita IVA 12208710017,

con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione della Giunta di detta associazione in data 22 giugno 2020, siccome dichiara e garantisce.

– GHIO Giovanni, nato a Villastellone il giorno 11 luglio 1947, domiciliato, per la carica, presso la sede dell’associazione di cui infra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente in rappresentanza dell’associazione:

“AMICI DELLA FONDAZIONE CAVOUR”, con sede in Santena, piazza Visconti Venosta n. 3, codice fiscale 90016680010,

con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione del Comitato Direttivo di detta associazione in data 8 giugno 2020, siccome dichiara e garantisce;

– MOSCHINI Marco, nato a Massagno (Svizzera) il 2 ottobre 1947, domiciliato, per la carica, presso la sede dell’associazione di cui infra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente in rappresentanza dell’associazione:

“ASSOCIAZIONE RECIPROCAMENSA ODV”, con sede in Chieri, Cittadella del Volontariato, via Giovanni XXIII n. 8b, codice fiscale 94075510019,

con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione del Consiglio Direttivo di detta associazione in data 8 giugno 2020, siccome dichiara e garantisce;

– MOLINATTO Sergio, nato a Torino il 28 settembre 1965, domiciliato, per la carica, presso la sede della società di cui infra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato in rappresentanza della società:

“ARCHE’ COMUNICAZIONE S.r.l.”, con sede in Torino, via Matteo Pescatore n. 10, capitale sociale euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08900210017,

con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di detta società in data 19 maggio 2004, depositata e iscritta al predetto Registro delle Imprese, siccome dichiara e garantisce;

– GALLIATI Fabrizio, nato a Torino il 27 settembre 1975, domiciliato, per la carica, presso la sede della federazione  di cui infra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente in rappresentanza della:

“Federazione Provinciale Coldiretti di Torino”, con sede in Torino, via Pio VII n. 97, codice fiscale 80084930017,

con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione del Consiglio Direttivo di detta federazione in data 27 luglio 2020, siccome dichiara e garantisce;

– FORTUNA Raffaello, nato a Thiene il giorno 1 ottobre 1952, domiciliato, per la carica, presso la sede della fondazione di cui infra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Vice Presidente in rappresentanza della fondazione:

“ENGIM PIEMONTE”, con sede in Torino, corso Palestro n. 14, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino al n. 1.000,  codice fiscale 97691050013, iscritta al REA presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero TO-1092921,

con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione del Consiglio Direttivo di detta fondazione in data 13 marzo 2020, siccome dichiara e garantisce.

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifiche suindicate io Notaio sono certo, nel nome e come sopra, mi richiedono il presente atto per far constare quanto segue:

Art. I – Su iniziativa dei signori comparenti, in proprio e nelle predette loro qualità, è costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ CHIERESE”, con sede legale in Chieri, via Palazzo di Città n. 10.

In seguito all’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS di cui all’art. 11 del D.Lgs 460/1997 e fino all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la fondazione assumerà la denominazione:

“FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ CHIERESE ONLUS”.

La Fondazione opera nel territorio piemontese e, in particolare nel territorio chierese allargato ed ha durata illimitata.

Art. II – La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali, solidaristiche, di utilità sociale e di interesse collettivo – e, in particolare, con il fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale – mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale previste alle seguenti lettere del comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs 117/2017:

  1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali del territorio, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  4. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  5. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
  6. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge  11  agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  7. u) beneficenza, sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,    166,  e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  8. v) promozione della cultura della legalità, della pace  tra  i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  9. w) promozione e tutela dei diritti  umani,  civili,  sociali, promozione delle  pari  opportunità  e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco;

L’attività di cui alla precedente lettera u), ed in generale ogni attività di erogazione di fondi a sostegno di iniziative di enti terzi, è esercitata nel rispetto del comma 2 bis dell’articolo 10 del D.Lgs 460/1997, fintantoché applicabile.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra solo in quanto ad esse direttamente connesse e, comunque, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Ciò nei limiti e secondo le previsioni relative alle “attività connesse”, previste dall’articolo 10 del D.Lgs 460/1997, fintantoché applicabile, ed in ossequio dell’articolo 6 del D.Lgs 117/2017, quando applicabile.

La Fondazione, mediante lo svolgimento delle attività sopra elencate, si prefigge lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale del territorio Chierese, ed in particolare di:

  • favorire la crescita sociale, civile, educativa e lavorativa delle donne e degli uomini che compongono la comunità del Chierese e dintorni;
  • promuovere, incentivare e valorizzare la cultura del dono di privati, imprese e organizzazioni che vogliano investire, contribuire e agire per il cambiamento e la rigenerazione del proprio territorio;
  • favorire la sostenibilità delle iniziative degli enti del Terzo settore promuovendo logiche di collaborazione tra enti;
  • agevolare il coinvolgimento civico degli individui per generare un impatto sociale, ambientale, culturale capace di innescare processi di condivisione di relazioni umane significative.

Art. III – Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione, avvalendosi anche dell’opera spontanea e dei contributi dei Fondatori, dei sostenitori e dei donatori, potrà promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale indicate nell’articolo precedente:

  • nel campo del sociale, il sostegno a forme di prevenzione e recupero del disagio sociale per le persone presenti nel territorio, il sostegno all’inserimento lavorativo di persone in situazione di disagio, a iniziative sul tema “cultura e salute”, la facilitazione di iniziative e progetti nel campo della disabilità, la promozione dell’innovazione del sistema del welfare locale, con particolare riguardo all’inclusione sociale di persone a rischio di marginalità sociale o con difficoltà di autonomia;
  • nel campo culturale, interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio architettonico, della cultura del tessile e del design, interventi di restauro e manutenzione del patrimonio culturale diffuso, e più in generale interventi di valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio Chierese e allargato, del settore agroalimentare e di educazione alla sana alimentazione;
  • nel campo della formazione, attività didattiche e di educazione ad un corretto uso del territorio, condivisione di buone pratiche per la gestione delle attività e progetti di utilità sociale e comunitaria;
  • nel campo del turismo, valorizzazione di itinerari nel verde, a piedi e in bicicletta, promozione della cura delle strade bianche e potenziamento delle ciclovie, itinerari tematici alla scoperta delle trasformazioni urbanistiche;

attività di comunicazione, convegni, pubblicazioni, mostre.
Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà:

  • ricevere contributi e finanziamenti per le proprie attività promosse e gestite direttamente o per finanziare attività analoghe promosse o gestite da altri enti, associazioni e altre fondazioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale;
  • sostenere e contribuire allo sviluppo delle strutture pubbliche e private e  delle organizzazioni di volontariato e associative senza scopo di lucro ;
  • promuovere iniziative di comunicazione e manifestazioni allo scopo di divulgare la propria attività e di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali;
  • svolgere attività di informazione;
  • istituire ed erogare premi e borse di studio;
  • stipulare convenzioni e partenariati per la gestione delle attività istituzionali con altri enti, istituzioni, associazioni e altre fondazioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale;
  • intrattenere rapporti e scambi culturali con le università, le associazioni e le fondazioni italiane ed estere operanti nel settore della filantropia, e comunque con ogni altro ente che persegua scopi similari,
  • sviluppare attività commerciali limitatamente e funzionalmente agli scopi statutari, in misura  limitata e comunque finalizzata al perseguimento di fini

Art. IV – Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione opera con criteri di trasparenza, autonomia, indipendenza, imparzialità ed efficienza secondo un programma strategico volto a massimizzare l’impatto dell’impegno sul territorio.

La Fondazione incentiva e agevola la donazione da parte di singoli soggetti, enti, istituzioni pubbliche e private, imprese personalizzando e rendendo sicura e tracciabile ogni donazione.

La Fondazione supporta, sostiene e promuove i progetti e le iniziative delle organizzazioni del territorio che perseguano finalità in linea con il presente Statuto, anche mediante erogazioni in denaro, beni e servizi, ed investimenti a favore di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Le modalità di erogazione ed investimento, che saranno puntualmente normate con apposito regolamento, saranno rivolte a sostenere le attività di interesse generale e soggetti svantaggiati cui la Fondazione si rivolge, con interventi individuati dal Consiglio di Amministrazione, che valuterà le proposte pervenute sulla base degli obiettivi perseguiti. dell’efficacia e della capacità di coinvolgere risorse di soggetti terzi moltiplicandone così l’impatto.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto:

  1. a) di svolgere funzioni creditizie;
  2. b) di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l’assunzione di responsabilità illimitata.

Art. V – La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori:

– TARTARO Daniele, qui comparso, quale Presidente;

– BATTISTA Anna Maria, OLIA Manuela, QUAGLIO Giorgio, tutti qui comparsi; VERRI Beatrice, nata a Torino il 12 settembre 1978, residente a Pino Torinese, via Banchette n. 18/9, C.F.VRR BRC 78P52 L219S; DI MATTEO Marco, nato a Torino il 31 marzo 1968, residente e Nichelino, via Pateri n. 16/4, C.F. DMT MRC 68C31 L219U, quali Consiglieri.

I comparenti signori TARTARO Daniele, BATTISTA Anna Maria, OLIA Manuela e QUAGLIO Giorgio, dichiarano di accettare le rispettive cariche.

Il settimo membro sarà designato ed entrerà in carica secondo quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto di cui infra.

In ogni caso, come previsto dal detto articolo 11, benché provvisoriamente composto da sei soli membri, il suddetto Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare su tutte le materie ad esso riservate dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

Art. VI – A costituire il patrimonio iniziale i predetti fondatori apportano, a titolo gratuito, alla Fondazione, destinandole al fondo di dotazione indisponibile, le seguenti somme:

– euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) l’associazione “LA COMPAGNIA DELLA CHIOCCIOLA ONLUS”;

– euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), ciascuno, gli altri fondatori, per complessivi euro

 

Pertanto il fondo di dotazione indisponibile della Fondazione ammonta inizialmente a complessivi euro

 

Gli stessi fondatori predetti, con la sola eccezione dell’associazione “LA COMPAGNIA DELLA CHIOCCIOLA ONLUS”, apportano altresì, sempre a titolo gratuito. destinandola a patrimonio disponibile, la somma di euro 200,00 (duecento virgola zero zero), ciascuno, per complessivi euro

 

Tutte le suddette somme vengono contestualmente conferite nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e, in particolare, quanto alla somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) conferita dall’associazione “LA COMPAGNIA DELLA CHIOCCIOLA ONLUS” mediante l’assegno circolare non trasferibile intestato alla Fondazione emesso in data

da

recante il numero

Art. VII – La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l’esatto adempimento di tutte le norme contenute nel presente atto costitutivo e nello Statuto, che, composto di 24 (ventiquattro) articoli, previa sottoscrizione ai sensi di legge e previa lettura da me Notaio datane, alla presenza dei testi, ai comparenti che l’approvano, si allega al presente atto sotto la lettera “B”.

Art. VIII – Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, la vigilanza sulla Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo Monocratico, costituito dal Revisore Unico che viene designato, dai fondatori predetti, per i primi tre esercizi, nella persona del signor:

BASIGLIO dott. Marco, nato a Chieri il 12 novembre 1966, con studio in Chieri, piazza Mazzini n. 7, C.F. BSG MRC 66S12 C627A, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 109586, giusta D.M. 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999, il quale ha già manifestato la propria disponibilità ad assumere tale incarico.

Al Revisore Unico, viene attribuito un compenso di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), per ciascun esercizio.

Art. IX – Agli organi della Fondazione, spettano le attribuzioni ed i compiti previsti dallo statuto come sopra allegato al presente atto sotto la lettera “B”.

Art. X – Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2020.

Art. XI – Danno atto i fondatori che tutte le somme apportate a titolo gratuito con destinazione al patrimonio della Fondazione e come sopra conferite vengono ritirate dal Presidente signor TARTARO Daniele, che provvederà a depositarle su apposito conto corrente intestato alla Fondazione, in attesa del riconoscimento giuridico della medesima.

Gli stessi fondatori conferiscono al Presidente della Fondazione, signor TARTARO Daniele, la facoltà di svolgere tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della Fondazione e quindi ad apportare a questo atto ed all’allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte che venissero richieste dagli Organi competenti.

Art. XII – Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della Fondazione che espressamente richiede l’applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in materia comprese quelle previste dall’articolo 3 del D.P.R. 346/1990, come modificato dalla L. 286/2006, dall’articolo 11 bis Tariffa Parte Prima allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131) e dall’art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Per le sottoscrizioni marginali dei fogli del presente atto e dell’allegato statuto i comparenti concordemente delegano i signori

 

 

 

 

 

 

 

Richiesto io notaio ricevo il presente atto redatto a cura di me notaio e scritto parte da me e parte dattiloscritto da persona fida su pagine

 

 

fogli, quale atto leggo, alla presenza dei testi, ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, meco notaio e unitamente ai testi lo sottoscrivono, essendo le ore