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Statuto2020-03-17T11:16:29+01:00

STATUTO

Associazione TRA ME – Ente del Terzo Settore 

 

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi dell’art. 18 della Costituzione italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, del Decreto Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito denominato “Codice del Terzo Settore”, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, un’associazione avente la seguente denominazione: “ASSOCIAZIONE TRA ME”, siglabile in “TRA ME, da ora in avanti denominata “Associazione”. L’Associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017 ed integrerà, quindi, la propria denominazione con il suffisso “E.T.S.”.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Carignano (TO) ed ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro. L’Associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle attività di interesse generale così come definite dall’art. 5, co. 1, del D. Lgs, 03/07/2017 n. 117, con particolare riguardo alle attività aventi ad oggetto:

  • l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, che si ispirano ai valori della partecipazione, della solidarietà, del pluralismo e della attenzione ad uno sviluppo non aggressivo del Pianeta.
  • l’accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale dei migranti,

L’Associazione si propone, in particolare, di:

  • promuovere la pace, i diritti umani, il rispetto dell’ambiente, la tutela della salute, l’interculturalità, l’ascolto e la comprensione dell’altro;
  • accoglienza umanitaria e integrazione dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale;
  • promuovere forme di commercio etico;
  • promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi dell’aiuto ai Paesi in Via di Sviluppo e della Cooperazione Decentrata, favorendo l’incontro e le relazioni dirette tra le persone del Nord e del Sud del mondo;
  • produrre e pubblicare libri, riviste, newsletters, materiale informatico e multimediale (video, film, opere musicali, ecc.) ed altre opere dell’ingegno;
  • raccogliere, preparare e diffondere materiale documentario, allestire mostre, organizzare conferenze, eventi ed altre attività volte a valorizzare, promuovere e sostenere le iniziative e le produzioni artistiche ed intellettuali di soggetti che condividano lo spirito e le finalità dell’Associazione;
  • garantire la rappresentanza di genere negli organismi direttivi.
  • collaborare con tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore del commercio di prodotti provenienti da filiere caratterizzate da principi di equità e solidarietà, nonché nei settori della ricerca e produzione di merci e tecnologie innovative in campo energetico, della bioarchitettura, della comunicazione, del benessere degli organismi viventi, ed in generale della ricerca di soluzioni ecocompatibili, a basso impatto ambientale e rispettosi della salute delle persone;

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà anche:

  • organizzare fiere, manifestazioni, convegni, corsi formativi, ed ogni altro evento utile allo scopo;
  • collaborare con enti scolastici, associazioni ed istituzioni, che condividano scopi e finalità dell’Associazione;
  • organizzare ogni altra attività di interesse generale.

L’Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla presente e futura normativa.

L’Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico oppure attraverso la cessione di beni o l’erogazione o servizi di modico valore.

L’Associazione potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate o da emanare dalla Comunità Europea, dallo Stato, dagli Enti Locali e da ogni altro ente pubblico o privato.

Per la realizzazione dell’oggetto sociale e degli scopi sociali l’Associazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria, commerciale, pubblicitaria, e ogni altra attività che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente con il conseguimento dello scopo sociale.

ART. 3

(Patrimonio e mezzi economici)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
  2. dal ricavato proveniente dall’organizzazione di attività di raccolta fondi occasionali;
  3. da eventuali attività in convenzioni con servizi sociali pubblici;
  4. da finanziamenti pubblici e privati;
  5. partecipazione a bandi nazionali ed internazionali.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2. In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all’Associazione persone fisiche che condividano gli scopi e le finalità partecipando alle attività dell’Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata annualmente dall’organo amministrativo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo apposita domanda scritta contenente, oltre alle proprie generalità, l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ente.

Sulla domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita annualmente dallo stesso Consiglio direttivo.

La domanda di associazione potrà essere respinta dal Consiglio direttivo con delibera motivata e comunicata al richiedente entro sessanta giorni. Avverso l’eventuale respingimento dell’istanza è ammesso ricorso all’assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

All’atto della deliberazione di ammissione del Consiglio Direttivo e con il pagamento della quota associativa il richiedente acquisisce a tutti gli effetti la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l’ammissione, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte.

Per i giovani che non abbiano ancora compiuto la maggiore età, la domanda di ammissione è controfirmata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

In base delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione previo assenso scritto del socio; per eventuali ulteriori utilizzi dei dati personali, l’Associazione richiederà un esplicito e specifico consenso ai soci, secondo le norme vigenti in materia.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ente ed alla sua attività. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative.

In particolare, gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’Associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale e spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

                                                       

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato è a tempo indeterminato e si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato e non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’Assemblea. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata con la mora superiore a 6 (sei) mesi del pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quelle dell’associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti e delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. L’esclusione dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata assieme alle motivazioni che la giustifichino, all’associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata indirizzata al presidente dell’associazione.

Il socio potrà recedere dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso avrà effetto al termine dell’anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno 2 (due) mesi prima.

Il socio recedente non avrà alcun titolo alla restituzione di quanto versato negli anni di partecipazione, né tantomeno alla liquidazione di una quota dei beni dell’associazione.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Organi sociali)

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo.

ART. 8

(Assemblea degli associati)

L’assemblea dei soci è il massimo organo dell’associazione.

L’assemblea degli associati:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e il Revisore;
  • approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
  • delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
  • approva i regolamenti;
  • delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
  • delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. L’Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell’Assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.

Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato. Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese oppure a scrutinio segreto in base alla determinazione fattane dall’assemblea degli associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L’Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

 L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L’Assemblea si riunisce in sede straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario o per l’esame delle modifiche dello Statuto sociale oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un decimo dei soci, ai sensi dell’art. 20 del Codice civile.

Le riunioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente e conservato nell’apposito registro. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee e chiederne copia a spese proprie.

ART. 9

(Il Presidente)

Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi, rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva e comunque non oltre novanta giorni dall’emissione dei provvedimenti.

In caso di assenza temporanea e/o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal vice-Presidente, ove nominato.

 

ART. 10

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
  • professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
  • indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’Associazione.

Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle altre informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente il vice-Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Nel caso in cui per dimissioni o per qualsiasi ragione nel corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno, entro trenta giorni dal venir meno dei consiglieri, alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i consiglieri mancanti. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà, invece, considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni ovvero per qualsiasi altra causa venga a perdere il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso i consiglieri superstiti provvederanno a convocare l’assemblea degli associati per il rinnovo dell’organo sociale entro trenta giorni dal venir meno dei consiglieri o del Presidente.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico e fatta salva differente determinazione dell’assemblea degli associati, nei limiti di legge.

Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo di:

  • assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
  • convocare l’Assemblea degli associati;
  • provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
  • redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
  • predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
  • compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
  • determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
  • deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
  • sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
  • consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
  • conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
  • promuovere e organizzare gli eventi associativi;
  • deliberare i contratti di assunzione di lavoratori dipendenti e di figure di consulenti e collaboratori;
  • compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’organo di controllo. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del Codice civile.

ART. 11

(Organo di controllo)

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l’organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l’organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l’organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell’organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. Ai componenti l’organo di controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 Codice civile. La funzione di componente l’organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all’organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

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ART. 13

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Legge e dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari che operano per l’’Associazione in modo non occasionale devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

 

ART. 14

 (Esercizio sociale)

L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

ART. 15

 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’Associazione redige il bilancio sociale, lo pubblica presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e lo rende intellegibile sul proprio sito Internet

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’Associazione pubblica e aggiorna annualmente sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16

(Libri sociali)

L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, qualora istituito, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, qualora istituiti, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale fisserà tempi e modalità.

ART. 17

(Lavoratori)

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti e con le modalità previste dalla Legge.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 del Codice civile:

  1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente agli scopi;
  2. per le altre cause di cui all’art. 27 del Codice civile.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci convocati in Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla destinazione dell’eventuale patrimonio residuo

Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

 

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

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