Con l’ordinanza pubblicata lo scorso 27 luglio la Corte di Cassazione risolve i numerosi dubbi relativi all’espellibilità del richiedente protezione internazionale durante la pendenza del procedimento di appello proposto avverso il rigetto della domanda di protezione in primo grado, qualora il giudice d’appello non ne abbia disposto la sospensiva.
Il caso, simile a molti altri, riguarda uno straniero che, in pendenza dell’appello avverso la domanda di protezione internazionale, è stato espulso per avere fatto ingresso illegale nel territorio nazionale: poiché l’ordinanza di primo grado non era stato sospesa dalla Corte di Appello, ecco che il migrante retrocedeva idealmente nella condizione di irregolarità sanzionata con l’espulsione.
Osserva la Corte suprema che la sospensione del provvedimento impugnato (il rigetto della domanda di protezione internazionale) è stabilita dalla legge e permane sino al passaggio in giudicato del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che su tale questione sia intervenuta, tant’è che la cessazione dell’effetto sospensivo in caso di rigetto del ricorso in primo grado “con decreto, anche non definitivo” del Tribunale è stato recentemente introdotto dalla legge n. 46/2017 (c.d. Legge Minniti) e tale espressa previsione conferma la tesi che prima della novella la cessazione non si verificava. Di qui illegittimità anche di un eventuale provvedimento di espulsione.
Si deve quindi concludere che, per le cause di protezione internazionale che ancora proseguono con il vecchio rito (cioè quelle introdotte prima del 17.8.2017), l’effetto sospensivo del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale permane fino alla definitiva decisione del giudizio. Con ogni conseguenza anche in relazione al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa asilo.
Fonte: Asgi